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Con Circolare n. 57 del 18/04/2024 l'Inps fornisce istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024.

La Legge di Bilancio 2024 ha disposto l'elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. I destinatari sono i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, obbligatorio o alternativo, dopo il 31 dicembre 2023 oppure, in ogni caso, in caso di nascite dal 1° gennaio 2024.

Si fa presente che la modifica normativa:

  • non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (all'80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore, e non trasferibili all'altro;
  • è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del minore;
  • si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;
  • interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) del congedo parentale. Inoltre può essere fruito anche in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori del congedo parentale (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto "genitore solo" risulta indennizzabile come segue:

  • un mese all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese al 60% della retribuzione (all’80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'a.g.o.).

Con la circolare in esame, l'INPS illustra anche le istruzioni di carattere operativo per l'esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento (PG2 per la modalità oraria e PG3 per quella giornaliera) e del relativo codice conguaglio ("L330") la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza gennaio 2024. Per quanto attiene gli eventi già denunciati e ricadenti nel periodo di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, occorre procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.

Tale sistemazione potrà essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.