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Si ricorda che per tutte le imprese artigiane e le imprese non artigiane associate a Confartigianato trova applicazione la bilateralità artigiana (SANARTI e EBNA) e non quella prevista dal medesimo CCNL per le imprese dell’autotrasporto e della logistica non artigiane e non associate.

Di fatto, a seguito dell’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 3 dicembre 2017, a tutte le imprese artigiane e alle imprese non artigiane associate a Confartigianato trova applicazione la bilateralità artigiana (SANARTI e EBNA) e non quella prevista dal medesimo CCNL per le imprese dell’autotrasporto e della logistica non artigiane e non associate (SANILOG e EBILOG).

Ci è stato segnalato che gli enti SANILOG e EBILOG hanno effettuato un invio massivo di PEC alle imprese di autotrasporto a cui viene intimato l’obbligo di adesione e contribuzione entro 30 giorni (pena la segnalazione all’Ispettorato nazionale del Lavoro in caso di mancata iscrizione).

Con circolare prot. 451 del 6 aprile u.s. Confartigianato Trasporti ha informato di aver indirizzato una lettera al fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanilog, chiedendo allo stesso di cessare immediatamente, in quanto si tratta di un’interpretazione errata e non in linea con gli accordi sindacali.

Allo scopo di offrire alle imprese di autotrasporto merci e logistica contattate da Ebilog e/o Sanilog un adeguato supporto sindacale, si fornisce un modello di risposta (in allegato) con cui le imprese interessate possono replicare via PEC.

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