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ART. 1 – NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario sono riconosciuti a decorrere dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 per un nuovo periodo complessivamente di 18 settimane. Le prime 9 settimane assorbono i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche se parzialmente, prima del 12 luglio. I trattamenti relativi alle seconde 9 settimane, concesse solo previa autorizzazione del periodo precedente, e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:

• 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);

• 18% in caso di fatturato non in calo.

Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20%, ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

ART. 3 – ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE I datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito dei trattamenti di integrazione ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario, e che non facciano richiesta delle prestazioni introdotte ai sensi dell’art. 1, sono esentati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.