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Pubblicato il decreto coesione - novità su incentivi alle assunzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) che, tra i vari articoli, contiene anche alcune disposizioni in materia di lavoro. In particolare, il provvedimento reintroduce alcune misure di sostegno all’occupazione di giovani e donne svantaggiate, categorie per le quali gli sgravi contributivi erano terminati alla fine del 2023, nonché uno specifico bonus rivolto alle assunzioni effettuate nell’ambito della ZES unica del Mezzogiorno.


Nello specifico gli articoli interessati da questi "nuovi incentivi" sono:

Art. 22 bonus giovani

Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato e' riconosciuto l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - nel limite massimo di 500 euro su base mensile - per 24 mesi. I giovani devono avere età inferiore a 35 anni e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.

Tale esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 23 bonus donne

Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato di lavoratrici donne considerate svantaggiate, è previsto l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

Le donne svantaggiate oggetto dell'esonero sono:

- donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;

- donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e la sua fruizione è subordinata all’ottenimento di un incremento occupazionale netto.

Art. 24 Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (bonus ZES)

Tale incentivo sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore (che alla data dell'assunzione abbia compiuto trentacinque anni di eta' e sia disoccupato da almeno ventiquattro mesi) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo sgravio riguarda, come per gli altri, le assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L'esonero contributivo e' riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unita' produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. Inoltre l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva. Tale esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Infine si fa presente che tutti e tre gli esoneri in questione sono compatibili esclusivamente con la super deduzione del costo del lavoro di cui al D.Lgs. n. 216/2023.