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INL: Chiarimenti sulle dimissioni revocabili durante il periodo protetto

Con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, la Direzione Centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcuni chiarimenti concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.


Innanzitutto si vuole rammentare che il genitore lavoratore con figli minori di 3 anni in caso di dimissioni volontarie, debba procedere alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.

L'Ispettorato andando a specificare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia, in questo caso, è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente, chiarisce che non vi sono elementi impeditivi alla revoca delle dimissioni in un momento antecedente alla loro efficacia - e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida - oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

Nella nota viene precisato che comunque anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” ..

Invece laddove le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.