Ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 13 ottobre 2020, sono vietati:
1) gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia)
, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1:
– esigenze lavorative;
– assoluta urgenza;
– esigenze di salute;
– esigenze di studio;
– rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
– ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
– ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto;
– ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
– ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto e ingresso per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una delle persone dei suddetti punti.
2) gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20;
3) l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti.
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
- persone di cui all’art. 4, comma 1, lettere f) e g) del DPCM in esame, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20;
- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.
Allegato 20 Spostamenti da e per l'estero Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano Elenco B Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco Elenco C Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo). Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia