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Ambiente e sicurezza, Affari Generali

Le regole per la gestione e la vendita di prodotti fitosanitari per uso non professionale sono state nel tempo modificate e l’ultimo provvedimento su tale materia è rappresentato dal Decreto 22 gennaio 2018. n. 33 “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”.

I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali sono distinti in:

PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone, giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;

PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree al suo interno, compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali recano in etichetta la dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»; dopo la denominazione commerciale è inserita in etichetta la sigla PFnPE oppure PFnPO.

I prodotti che risultano privi della citata dicitura in etichetta sono ad esclusivo “uso professionale” quindi per l’acquisto, l’utilizzo e la vendita occorre rispettare integralmente le stringenti normative relative a tali prodotti che, fra l’altro, dettano regole anche per quanto riguarda la formazione del personale addetto alle vendite e alle caratteristiche dei locali (si citano il D.Lgs 150/2012, il Decreto 22/01/2014, il D.P.R. 290/01).

In base a quanto previsto dal Decreto 33/2018, i prodotti PFnPE e PFnPO sono soggetti ad una gestione semplificata, ma non completamente libera. In particolare, l’articolo 4 del Decreto 33/2018 prevede:

PFnPO: Il rivenditore nel locale adibito alla vendita al dettaglio è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell'informazione dell'utilizzatore non professionale. Detta cartellonistica contiene le informazioni generali che il rivenditore è tenuto a fornire all'atto della vendita, ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2012, articolo 10, comma 3, sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all'esposizione, in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili;

PFnPE: Oltre a quanto previsto per i PFnPO, ai fini del commercio e della vendita dei PFnPE, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 , 2, 4 e 5, all'articolo 10, commi 1 e 3, e all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Rimandando gli interessati ad una disanima completa degli obblighi sanciti da tali normative, fra gli adempimenti richiamati dall’articolo 4 del Decreto 33/2018 si evidenziano:

  • L’obbligo da parte del titolare di possedere l’autorizzazione al commercio di prodotti fitosanitari; tale autorizzazione, fra l’altro, prevede che i locali rispettino caratteristiche particolari dettagliate nel DPR 290/01;
  • Il divieto di detenzione o vendita in locali che siano adibiti anche al deposito o vendita di generi alimentari (alimenti e mangimi);
  • L’obbligo di presenza al momento della vendita di almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;
  • L’obbligo di trasmissione annuale (entro febbraio dell’anno successivo) dei dati di vendita dei prodotti PFnPE al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).