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Alimentazione

Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 123/2017, che contiene la nuova normativa sulle borse di plastica. Essa recepisce la direttiva UE 2015/720 e abroga la precedente disciplina (art. 2 D.L. 2/2012).

La nuova normativa, inserita nel d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte le borse di plastica, ossia realizzate con polimeri, “con o senza manici”, e in particolare tanto a quelle “fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti” (ad esempio borse alla cassa), quanto a quelle “richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi” (reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, etc.).

Le sanzioni previste per la violazione della normativa vanno da 2.500 a 25.000 euro, con possibilità di essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore diqueste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.

Da gennaio 2018 stop ai sacchetti di plastica anche per il reparto ortofrutticolo (sacchetti per la frutta e la verdura che usiamo quando facciamo la spesa al supermercato devono essere biodegradabili).

Le seguenti tipologie di borse non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

BORSE PER ALIMENTI SFUSI - biodegradabili, compostabili e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile (borse utilizzate come imballaggio primario per alimenti sfusi o fornite ai fini igienici - reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, macelleria, pescheria…...)

Caratteristiche:

• Spessore del materiale (della singola parete): <15 micron.

• Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi specifici.

Contenuto minimo materia prima rinnovabile, certificato EN 16640:2017 da organismi accreditati: almeno il 40% a partire dal 1.1.2018 (50% a partire dal 1.1.2020; 60% a partire dal 1.1.2021)

• Conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti DM 21/3/1973 [regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06]

• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

• Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio “borsa per alimenti sfusi, biodegradabile e compostabile UNI EN13432:2002, con contenuto minimo di materia prima rinnovabile del… %, prodotta da...”)

BORSE PER IL TRASPORTO - utilizzate ad esempio alla cassa - biodegradabili e compostabili

Caratteristiche:

• Nessun limite di spessore del materiale della singola parete

• Certificate biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organismi accreditati e riconoscibili da marchi specifici.

• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

• Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio “borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da….”).

BORSE RIUTILIZZABILI - per il trasporto di merci in plastica tradizionale - plastica tradizionale

Caratteristiche:

• Maniglia esterna : spessore del materiale (della singola parete) superiore a 200 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata); spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

• Maniglia interna: spessore del materiale (della singola parete) superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono anche generi alimentari (30% plastica riciclata); spessore del materiale (della singola parete) superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (10% plastica riciclata)

• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

• Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti di legge (ad esempio “borsa per il trasporto riutilizzabile con spessore di …micron e % di plastica riciclata del…%, prodotta da…”)

In allegato scheda descrittiva con richiami fotografici.

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