Categoria:
Ambiente e sicurezza

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha reso disponibili online le risposte alle domande più frequenti ricevute da imprese e operatori interessati sulle materie di propria competenza.

La sezione “L’Albo risponde - FAQ (Frequenly Asked Question)” è stata arricchita da oggi di una sezione dedicata esclusivamente al Modello Unico per il traporto dei fanghi derivanti da attività di manutenzione fognaria ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D.Lgs 152/06. Di seguito le risposte alle domande più frequenti inerenti tale materia:

Chi è tenuto all'utilizzo del nuovo FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006?

E' tenuto all'utilizzo il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia e che svolge il trasporto dei codici eer 200304 e 200306. Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 è emesso dallo stesso soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva (produttore) che coincide con il trasportatore.

Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta deve intendersi obbligatorio, oppure può essere utilizzato in alternativa al formulario di identificazione previsto al comma 1 dell’art.193 D.lgs 152/06?

La Direzione Generale per l’Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che il modello predisposto dall’Albo assume carattere sostitutivo del formulario previsto dall’articolo 193 del Dlgs 152/2006. Pertanto, lo stesso dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all’articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 per il trasporto dei rifiuti identificati con codice eer 200304 e 200306 dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo.

Per il trasporto dei rifiuti identificati con codice eer 200304 e 200306 provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, che documento di trasporto devo utilizzare dal raggruppamento in deposito temporaneo all’impianto di destino?

L'attività di trasporto dal deposito temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

Per la vidimazione e stampa del FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006, un'impresa può delegare un soggetto terzo?

L’impresa per coinvolgere altre persone nell’operazione di emissione dei FIR ex art.230 comma 5, ha due possibilità:

1. concede i privilegi per l’accesso all’area riservata dell’ALBO, consapevole che tale accesso sarebbe complessivo per tutti i servizi esposti,

2. oppure, può accreditarsi al servizio “ViViFIR.ecocamere.it” secondo le consuete modalità (vedi: https://vivifir.ecocamere.it), nel caso non l’avesse già fatto e potrà delegare tutti gli operatori secondo i diversi modelli organizzativi desiderati. Accedendo al sistema ViViFIR troverà già presente il blocco per la produzione dei FIR ex art. art.230 comma 5. Inoltre qualsiasi cosa avvenga in ViViFIR su questi FIR, sarà visibile anche attraverso l’area riservata dell’ALBO e viceversa.

Per interventi effettuati in Comuni diversi deve essere compilato un FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 o tanti quanti sono i Comuni interessati?

E’ possibile inserire più interventi anche effettuati in Comuni diversi.

Il FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 modifica le modalità operative da seguire in caso di trasbordo del rifiuto?

L'introduzione del FIR - documento unico art. 230 comma 5 del d.lgs. 152/2006 non modifica quanto stabilito al comma 15 dell'art.193 del DLgs 152/06 e dalle indicazioni riportate nella Circolare GAB/DEC/812/98.