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Moda

Due fasce temporali di invio per il credito d'imposta tessile e moda. La prima dal 29.10 al 22.11.

Con Provvedimento dell'AdE si stabiliscono i termini entro cui inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino. L'obiettivo è contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino.

Nello specifico si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per le informazioni contattare il proprio consulente fiscale .