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Energia

Con il decreto aiuti quater del 18 novembre 22 è stato confermato il credito d'imposta luce e gas per imprese non energivore e non gasivore anche per il 4° trimestre 2022.

Per l'energia elettrica, a differenza di quanto avvenuto per il 2° e 3° trimestre, è sufficiente avere una potenza disponibile pari o maggiore a 4,5 KWH e avere sostenuto nel 3° trimestre 2022 un costo medio al KWH superiore di almeno il 30% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. L'ammontare del credito è pari al 30% della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. Per gli acquisti di gas naturale la percentuale del credito di imposta passa al 40%, rispetto al 25% concesso per il 2° e 3° trimestre, sempre relativamente alla spesa per la materia gas effettivamente sostenuta nel 4° trimestre 2022. Per il gas non ci sono particolari requisiti soggettivi quindi qualunque utenza, anche con consumi molto modesti, può fruire del credito d'imposta.

Per quanto attiene ai requisiti oggettivi (variazione del prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% rispetto al 2019) di fatto sono sempre verificati. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023.

Il 4° trimestre, pur avendo i medesimi i requisiti per accedere al credito, è diviso in due periodi distinti: assieme Ottobre/Novembre mentre Dicembre è a sé. I provvedimenti relativi al credito sono, infatti, stati presi in due diversi momenti.

Si ricorda che è ancora possibile calcolare e utilizzare, sempre entro il 30 giugno 2023, i crediti di imposta relativi al 3° trimestre 2022. Le aziende per le quali il fornitore non è cambiato rispetto al 2° e 3° trimestre 2019 possono fare richiesta, tramite il servizio clienti, del conteggio del credito di imposta del 3° trimestre e del periodo ottobre/novembre entro il 29 gennaio 2023 ed entro il 1 marzo 2023 per quello relativo a dicembre 2022.

Sebbene per il 3° trimestre il termine entro cui richiedere il conteggio fosse fissato al 29 novembre, è stato stabilito da ARERA che il fornitore sia comunque tenuto all'invio dei conteggi anche a fronte di richieste tardive.



Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti d'imposta, dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei crediti maturati nel 2022;

La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.



Per ulteriori informazioni e per assolvere al servizio,

contattare Gianluigi Bandini 0543.452895 e Fabiola Foschi 0543.452844