Come previsto dal "Decreto Natale", l'utilizzo delle Mascherine FFP2 è obbligatorio solamente nei casi sotto riportati.
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- Emergenza COVID-19
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Come previsto dal "Decreto Natale", l'utilizzo delle Mascherine FFP2 è obbligatorio solamente nei casi sotto riportati.
È stato pubblicato il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” che stabilisce le nuove misure anti-Covid da adottare, durante le festività e oltre, per combattere il dilagare della variante Omicron.
Approvato il 29 dicembre dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto-legge con Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e la sorveglianza sanitaria.
La Regione Emilia Romagna con Giunta del 25/10/2021, considerato che la situazione eccezionale, determinata dallo stato di emergenza causato dall’epidemia COVID-19 nel Paese e nel territorio regionale per il settore sanitario e funebre, non ha consentito ai soggetti destinatari del provvedimento di attuare le misure organizzative previste, ha deliberato la proroga al 28 febbraio 2022, del termine di entrata in vigore del DGR N. 1678/2019 (riordino attività funebre).
In allegato la delibera.
In base al Decreto-Legge del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 la consumazione al tavolo all'interno dei locali, così come l'ingresso a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; ·attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici è consentita esclusivamente ai possessori della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
E' stato pubblicato il decreto 105 del 23/07/21 che entrerà in vigore da venerdì 6 agosto fino al 31/12/2021,
e prevede nello specifico per le attività CENTRI BENESSERE, l'obbligo di permettere l'accesso ai clienti che sono muniti di GREEN PASS:
- EFFETTUATO ALMENO LA 1° DOSE DEL VACCINO
- GUARIGIONE DAL COVID (ENTRO 6 MESI)
- TAMPONE NEGATIVO (ENTRO 48 ORE)
Si rammenta che la violazione a tale disposizione, comporta sanzioni da 400 a 1000 euro, sia a carico dell'impresa, sia a carico del cliente: qualora la violazione fosse ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l'attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.
Per gli approfondimenti contattare la responsabile Fabiola Foschi 0543.452844